Gentili Clienti,
il decreto Aiuti TER ha integrato ad alcune misure già previste dai due precedenti decreti; nello specifico:
- Credito d’imposta energia e gas (proroga e rafforzamento):
Vengono prorogati e rafforzati i crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Fermo restando quanto già legiferato con riferimento alle spese energetiche del II^ e del III^ trimestre 2022 (già trattate nella nostra precedente circolare), le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza almeno pari a 4,5kW che hanno subito nel I^ trimestre 2022 un incremento del costo medio del kWh superiore al 30% del medesimo dato riferito al I^ trimestre 2019 hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 30% della spesa energetica sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022. In pratica il credito d’imposta viene esteso ai mesi di ottobre e novembre, “abbassando” per tale periodo la potenza del contatore ed aumentando la percentuale del credito spettante.
Per le imprese non gasivore il credito, per lo stesso periodo, viene fissato in misura pari al 40%. Come per le misure introdotte dal decreto Aiuti e decreto Aiuti bis in materia di energia, è necessario richiedere al fornitore di energia l’incremento certificato dei costi ed il credito d’imposta spettante; il fornitore è pero obbligato a comunicare tali dati solo nei confronti delle imprese non energivore che si riforniscono dallo stesso venditore del I^ trimestre 2019.
Per effettuare tale richiesta al venditore, ARERA (l’autorità di regolazione per energia reti ed ambiente) ha emanato la delibera n. 373/2022; nella delibera vengono definite le modalità di comunicazione tra venditori ed imprese. In particolare, ARERA precisa che le comunicazioni tra venditore ed imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore. Sulla modalità di richiesta occorrerà contattare il proprio fornitore di energia.
Ricevuta risposta dal fornitore è necessario inviare i dati allo studio affinché si possa provvedere all’inserimento del credito in compensazione su mod. f24.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato entro il 31/12/2022, scadenza prorogata al 31/03/2023 per i crediti riferiti al III^ trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022.
E’ necessario infine precisare che:
- per le attività aventi sede presso l’abitazione, le bollette di energia relative alle utenze domestiche non possono essere prese in considerazione;
- l’acquisto di gas naturale va consumato per usi non termoelettrici; pertanto, le bollette del gas impiegato per il riscaldamento non potranno essere prese in esame;
- sotto il profilo dei soggetti beneficiari le disposizioni agevolative, facendo sempre riferimento alle sole “imprese”, sembrano escludere (salvo futuri specifici chiarimenti) i professionisti;
- qualora il fornitore di energia non abbia l’obbligo di comunicare i parametri necessari ad individuare il credito d’imposta eventualmente spettante, tenuto conto della non facile identificazione in bolletta della variazione del costo medio del kWh e della spesa sostenuta per la SOLA componente energetica nei periodi di riferimento, lo studio non è purtroppo in grado di effettuare tali specifici conteggi, o di certificare quelli proposti da terzi.
- Bonus 150 euro partite iva :
È prevista per i lavoratori autonomi e professionisti la corresponsione della nuova indennità una tantum di euro 150,00 che si aggiunge al bonus di 200,00 euro già illustrato nella nostra precedente
circolare. I medesimi soggetti indicati nel precedente bonus che dichiarano un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000,00 potranno beneficiare quindi di un’indennità complessiva di euro 350,00 (200 + 150).
L’INPS ha precisato che tra i beneficiari del contributo vanno considerati anche i soci di società e di studi associati, i coadiutori ed i collaboratori di impresa familiare, e che il requisito legato al necessario avvenuto versamento contributivo totale e parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020 ed alla titolarità della partita iva (attiva al 18/05/2022) devono essere soddisfatti in capo al titolare dell’impresa, alla società od allo studio associato. La domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2022 attraverso il sito internet della cassa di previdenza di appartenenze oppure, per i soggetti iscritti all’INPS, anche attraverso il servizio di Contact Center Multicanale dell’istituto od attraverso gli Istituti di Patronato.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di vostro interesse, cogliamo l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Adria – Ferrara – Rovigo, 29 settembre 2022
Dr.ssa Danila Teresa Berardi
Dr. Matteo Boreggio
Dr. Michele Caniato
Dr.ssa Carolina Doretti