Legge di Bilancio 2025

Gentili Clienti,

si fornisce di seguito una panoramica sulle principali novità di carattere prevalentemente fiscale contenute nella legge di bilancio per il 2025 (L. 30.12.2024 n. 207 pubblicata in G.U. il 31/12/2024 ed in vigore a far data dall’01/01/2025), focalizzando l’attenzione sulle misure introdotte nell’ambito dell’attività di impresa e di lavoro autonomo.

ArgomentoDescrizione
Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni, delle aliquote

 
  Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: fino a 28.000 euro → 23%;oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%;oltre 50.000 euro → 43%. 
    Riforma dell’IRPEF –
Adeguamento delle addizionali
regionali
e comunali all’IRPEF  
   
  Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate: sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027). Mancata approvazione delle modifiche Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.  
Detrazioni IRPEF per carichi di
famiglia –
Modifiche
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con età compresa tra 21 e 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè, genitori o nonni). Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente.  
Detrazioni
IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 –
Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli
a carico
  Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivo Le novità si applicano: alle sole persone fisiche,con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Ambito oggettivo Le novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni. Oneri esclusi Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: le spese sanitarie;le somme investite nelle start up/PMI innovative;interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR).Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici).Premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente stipulati fino al 31.12.2024i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. L’importo “base” è pari a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico. 
Interventi di
recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
  In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. 
Bonus mobili – ProrogaViene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)    Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli ed edificabili). Attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo  
IRES premiale  Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale. 
Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
  Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.  
Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale
  È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. 
Obbligo di
tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese
  È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilato (es. amministratori di società che percepiscono un compenso) i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per: vitto; alloggio; viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.  Deducibilità della spesa in capo all’impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.  
Obbligo di
tracciabilità
delle spese di
trasferta per i
professionisti
  Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).  
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le
imprese
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Agevolazione prima casa –
Modifiche
  Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare. Condizioni per l’agevolazione prima casa Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis). Termine esteso a 2 anni dalla legge di bilancio Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.  
Blocco dei
pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni – Somme dovute a titolo di salario e stipendio
  Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Decorrenza Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall’1.1.2026.  
Riduzione
contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
  I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: imprenditori individuali o soci di società;collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Durata L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.  
Decontribuzione lavoratrici con
figli
  A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). Retribuzione e reddito imponibile L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.  
Obbligo di
PEC per gli
amministratori
di società
  Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in  cui l’obbligo resti inadempiuto.

Riservandosi di integrare le informazioni iniziali qui contenute, in base alle necessità specifiche di ciascun cliente, lo Studio rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.

Cordiali saluti.

Rovigo, 07 Gennaio 2025

Dr.ssa Danila Teresa Berardi 

Dr. Matteo Boreggio 

Dr. Michele Caniato 

Dr.ssa Carolina Doretti