Il nuovo codice della crisi d’impresa ha rivisto i termini per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle SRL.
L’intento del legislatore era quello di fare in modo che una rilevante quantità di piccole e medie imprese italiane si dotasse di un sistema di controllo più efficiente, al fine di poter affrontare con una maggiore organizzazione le novità in tema di sistemi di allerta e di composizione della crisi.
Pertanto, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 le SRL (e le cooperative che seguono la disciplina delle S.r.l), che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti di cui all’art.2477 c.c. sono chiamate alla nomina dell’organo di controllo o di un revisore:
- totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4 milioni di euro,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro,
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Se l’assemblea non provvede alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
La norma prevede la possibilità di nominare in qualità di organo di controllo alternativamente:
- un sindaco unico,
- un collegio sindacale,
- un revisore.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.
L’organo di controllo assume un ruolo determinante, dovendo acquisire un’adeguata conoscenza dell’impresa, tenendo presente che in tali contesti la struttura organizzativa è improntata su prassi e consuetudini piuttosto che su regole e direttive scritte.
E’ indispensabile accertarsi dell’indipendenza del Revisore che non potrà essere il commercialista dell’impresa né un soggetto direttamente o indirettamente legato ad esso.