PROROGA SCADENZA IMPOSTE

Gentili Clienti, 

Vi informiamo che il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha diffuso il comunicato stampa ufficiale contenente la proroga della scadenza dei versamenti relativi alle imposte sui redditi per i soggetti ISA.

La proroga dei versamenti viene concessa ai seguenti soggetti

  • Soggetti ISA;
  • Soggetti con cause di esclusione ISA compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

Gli ISA, ovvero gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, sono uno strumento mediante il quale viene valutato il livello di affidabilità fiscale dei singoli professionisti o delle imprese.

L’obiettivo di tali indici, nello specifico, è quello di:

  • favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti,
  • rafforzare la collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, in particolare, calcolano l’affidabilità fiscale delle imprese e dei professionisti su una scala di valori che può andare da un minimo di 1 fino ad un massimo di 10.

A tal proposito, più sarà alto il punteggio di questi indicatori e maggiori saranno l’affidabilità e i benefici dei soggetti valutati.

Per usufruire della proroga basta essere POTENZIALMENTE soggetti ISA.

I nuovi termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023 sono i seguenti:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento. 

Pur facendo slittare in avanti di 20 giorni la scadenza del versamento, lo stesso differimento non è stato previsto per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% che resta confermata al 31 luglio.

Alla luce di tutto ciò, per avere un quadro più chiaro, si riporta il nuovo calendario dei versamenti e delle relative rateazioni:

1) senza maggiorazione:

– rata 1: 20 luglio;

– rata 2: 21 agosto (il 20 cade di domenica);

– rata 3: 18 settembre (il 16 settembre cade di sabato);

– rata 4: 16 ottobre;

– rata 5: 16 novembre.

2) con maggiorazione dello 0,4%:

– rata 1: 31 luglio;

– rata 2: 21 agosto;

– rata 3: 18 settembre;

– rata 4: 16 ottobre;

– rata 5: 16 novembre. 

Per tutti gli altri contribuenti i termini dei versamenti rimangono i seguenti:

  • entro il 30 giugno 2023
  • ovvero entro il 30 luglio 2023 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.