Legge n. 199 del 30/12/2025 (legge di bilancio 2026) – principali novità fiscali.

Si fornisce di seguito una panoramica sulle principali novità di carattere prevalentemente fiscale contenute nella legge di bilancio per il 2026 (L. 30.12.2025 n. 199 pubblicata in G.U. il 30/12/2025 ed in vigore a far data dall’01/01/2026), focalizzando l’attenzione sulle misure di maggior rilievo introdotte nell’ambito dell’attività di impresa e di lavoro autonomo.

Argomento

Descrizione

Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo
scaglione

Viene prevista, con decorrenza 01.01.2026, la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

·       23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;

·       33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

·       43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

 

Interventi di
recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.

Aliquota di detrazione “ordinaria” (NON ABITAZIONE PRINCIPALE) per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

·       al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;

·       al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Aliquota di detrazione “maggiorata” (ABITAZIONE PRINCIPALE) per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

·       al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·       al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

 

Ecobonus
e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2026.

 

 

 

Bonus mobili – Proroga

 

 

 

Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.

Limite massimo di spesa

In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro.

 

Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

 

Contributi versati alle forme
pensionistiche complementari –
Aumento
del limite di
deducibilità

A decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:

·       l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4).

 

 

 

 

 

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

 

 

Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.

Locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.

Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.

 

Causa di
esclusione dal
regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.

 

Iper-ammortamenti

 

Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

·       materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);

·       materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del: 

·       180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 

·       100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 

·       50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. 

Modalità di accesso

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

 

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

·       assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;

·       trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

·       nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione.

 

Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.

Ambito oggettivo

L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

·       devono essere posseduti al 31.10.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;

·       devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.

Imposta sostitutiva

Il regime agevolativo in commento prevede:

·       l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%.

 

 

 

 

 

 

Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023

 

 

 

 

 

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti: 

·       da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate; 

·       dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni; 

·       da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; 

·       da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati. 

Adesione alla rottamazione 

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente in forma telematica entro il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026. 

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

Dilazione delle somme 

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035. 

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. 

Decadenza dalla rottamazione 

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). 

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni. 

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione. 

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli. 

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. 

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

 

 

 

 

 

Divieto di
compensazione

 in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della
soglia da 100.000 a 50.000 euro

 

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Tale divieto non opera se:

·       è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;

·       viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

Decorrenza 

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).

 

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento

Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. 

Disposizioni attuative 

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.