Oggetto: regime fiscale degli omaggi
Gentili Clienti,
muovendo dal presupposto che la concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenti un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze, di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni, in particolar modo nell’ambito delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Innanzitutto, è opportuno precisare che gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
• ai clienti;
• ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
OMAGGI AI CLIENTI
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono considerati spese di rappresentanza e sono deducibili:
• interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
• nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto del limite percentuale dell’1,5% dei ricavi, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro;
• per i professionisti, nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto del limite percentuale dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta, se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro.
Per “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
• al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
• al valore di mercato del bene.
OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI
Per ciò che concerne i dipendenti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa o professionale secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente;
risultano tuttavia non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d’imposta 2025, non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit:
• 1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;
• 2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Dal lato IVA, per gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, l’IVA “a monte” è:
• detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;
• indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro.
È importante precisare che dal 2025, per le spese di rappresentanza e per gli omaggi ai clienti è stato introdotto l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili pena l’impossibilità di dedurre tali costi dal reddito di impresa o professionale.
CONCESSIONE DI “BUONI ACQUISTO” (VOUCHER)
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher da omaggiare ai propri clienti segue il trattamento che abbiamo analizzato nel paragrafo “omaggi ai clienti”.
Nel caso in cui invece, i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono fringe benefit per i dipendenti e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili dal reddito di impresa o professionale secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Riservandosi di integrare le informazioni qui contenute in base alle necessità specifiche di ciascun cliente, lo Studio rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.
