Con il presente articolo desideriamo fornire un quadro dettagliato e aggiornato delle principali regole fiscali relative ai veicoli utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa e professionale, previste dall’art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Le norme in materia presentano limiti e condizioni specifiche, pertanto riteniamo utile riepilogare le regole fondamentali e proporre alcuni esempi pratici che possono aiutare nella valutazione di acquisti, leasing o noleggi.
- Categorie di veicoli interessati dalla normativa
Rientrano nella disciplina dell’art. 164 TUIR:
- Autovetture e autocaravan
- Motocicli e ciclomotori
Per altri mezzi, come autocarri, autobus, mezzi d’opera o veicoli destinati a trasporti specifici, non si applicano i limiti dell’art. 164, ma le regole generali del reddito d’impresa.
- Percentuali di deducibilità delle spese relative ai veicoli
La deducibilità delle spese (acquisto, leasing, carburante, manutenzione, assicurazione, ecc.) dipende dall’utilizzo del veicolo all’interno dell’attività:
- a) Veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali all’attività
Deducibilità: 100%
Si tratta di mezzi senza i quali l’attività non può essere svolta (es. autovetture delle scuole guida, veicoli con allestimenti specifici indispensabili).
Non rientrano in questa categoria le normali auto aziendali utilizzate per visite ai clienti o spostamenti amministrativi.
- b) Veicoli adibiti ad uso pubblico
Deducibilità: 100%
È il caso, ad esempio, delle auto taxi o NCC, per le quali l’utilizzo pubblico è autorizzato formalmente dalla Pubblica Amministrazione.
- c) Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
Deducibilità: 70%
Si tratta delle auto messe a disposizione anche per uso personale, purché utilizzate in tal modo per la maggior parte del periodo d’impresa.
- d) Veicoli aziendali a uso generale
Deducibilità: 20%
È la regola applicabile alla maggior parte delle autovetture aziendali.
- e) Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio
Deducibilità: 80%
In questo caso sono previsti limiti più favorevoli anche ai fini del costo fiscalmente riconosciuto.
- Limiti al costo fiscalmente riconosciuto
Per i veicoli a deducibilità parziale, l’acquisto o il leasing è deducibile solo entro determinati limiti:
- Autovetture / Autocaravan: € 18.075,99
- Motocicli: € 4.131,66
- Ciclomotori: € 2.065,83
Per agenti e rappresentanti i limiti sono più elevati (ad esempio € 25.822,84 per le autovetture).
Questi limiti non impediscono l’acquisto di veicoli più costosi, ma la deducibilità fiscale viene calcolata solo sulla parte di costo entro il tetto previsto.
- Ammortamento: regole principali
- Aliquota ordinaria per le autovetture: 25%
- Nel primo anno, la quota di ammortamento deve essere ridotta alla metà.
- La deducibilità va applicata sull’ammortamento calcolato e, successivamente, nella misura prevista (20%, 70%, 80%).
- Per i veicoli strumentali esclusivi e quelli adibiti a uso pubblico non sono previsti limiti al costo fiscalmente riconosciuto.
- Carburante: regola della tracciabilità
Per poter dedurre il costo del carburante, è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili: carte di credito, debito, carte prepagate o sistemi equivalenti.
Restano valide le regole di inerenza e congruità della spesa.
- Leasing e noleggio
Gli stessi limiti di costo previsti per l’acquisto valgono anche per i contratti di leasing e noleggio.
I canoni sono deducibili solo nella misura proporzionale al rapporto tra costo massimo fiscalmente riconosciuto e costo effettivo del veicolo, e poi ulteriormente ridotti secondo le percentuali di deducibilità (20%, 70%, 80%).
È importante precisare che:
A livello fiscale non esiste una convenienza diversa tra acquisto, leasing o noleggio, se si confrontano contratti equivalenti e si applicano gli stessi limiti dell’art. 164 TUIR:
- Gli stessi tetti al costo e le stesse percentuali (20%, 70%, 80%)
- Si applicano sia all’acquisto sia al leasing sia al noleggio
- La deduzione totale ottenibile è quindi sostanzialmente identica nel tempo.
La scelta deve essere fatta per motivi finanziari, di gestione o di servizi accessori, ma non per motivo fiscale.
- Spese di manutenzione e riparazione
Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del valore complessivo dei beni ammortizzabili dell’impresa.
Per i veicoli a deducibilità parziale, il plafond deve essere calcolato tenendo conto del costo fiscalmente rilevante, già ridotto della percentuale di deduzione.
- Cessione del veicolo: plusvalenze e minusvalenze
In caso di cessione del veicolo:
- la plusvalenza o minusvalenza non rileva per intero,
- ma solo in proporzione al rapporto tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento complessivo del bene.
È quindi possibile che, a fronte di una plusvalenza contabile, quella imponibile sia molto più ridotta (o viceversa nel caso di minusvalenza).
- Detraibilità IVA
La detraibilità IVA sui veicoli segue regole proprie, distinte dalla deducibilità dei costi:
Veicolo / utilizzo | % IVA detraibile |
Veicoli aziendali a uso generale | 40% |
Auto in uso promiscuo ai dipendenti | 40% |
Veicoli strumentali esclusivi | 100% |
Veicoli adibiti a uso pubblico (es. taxi, NCC) | 100% |
Agenti e rappresentanti | 100% (solo se dimostrata l’inerenza esclusiva) |
Carburante | stessa percentuale dell’auto |
ESEMPI PRATICI
Esempio 1 – Autovettura aziendale ad uso generale
Costo: € 15.000
Deducibilità: 20%
Ammortamento annuo: 25%
- Il costo rientra nel limite fiscale (€ 18.075,99)
- Ammortamento annuo: € 15.000 × 25% = € 3.750
- Quota deducibile: € 3.750 × 20% = € 750
- Durata ammortamento: 4 anni
- Deduzione totale massima ottenibile: € 750 × 4 = € 3.000
Esempio 2 – Autovettura aziendale con costo elevato
Costo: € 30.000
- Rilevano solo € 18.075,99
- Ammortamento fiscale: € 18.075,99 × 25% = € 4.518,99
- Quota deducibile: € 4.518,99 × 20% = € 903,80
- Deduzione totale massima: € 903,80 × 4 = € 3.615,20
(Il maggior costo sostenuto non è deducibile.)
Esempio 3 – Auto in uso promiscuo a un dipendente
Costo auto: € 20.000
Deducibilità: 70%
- Limite fiscale: € 18.075,99
- Ammortamento: € 18.075,99 × 25% = € 4.518,99
- Deducibile: € 4.518,99 × 70% = € 3.163,29
- Deduzione totale massima: € 3.163,29 × 4 = € 12.653,16
Esempio 4 – Agente di commercio
Costo auto: € 24.000
Limite fiscale agenti: € 25.822,84 → il costo rileva integralmente
Deducibilità: 80%
- Ammortamento: € 24.000 × 25% = € 6.000
- Quota deducibile: € 6.000 × 80% = € 4.800
- Deduzione totale massima: € 4.800 × 4 = € 19.200
Conclusione
La normativa fiscale sui veicoli è complessa e richiede attenzione sia in fase di acquisto sia nella gestione delle spese successive. Una corretta pianificazione consente di evitare costi non deducibili e ottimizzare la fiscalità complessiva, fermo restando che la scelta tra acquisto, leasing e noleggio non comporta differenze fiscali, ma solo di carattere finanziario e gestionale.
