Trattamento fiscale dei veicoli aziendali – Sintesi aggiornata e casi pratici

Con il presente articolo desideriamo fornire un quadro dettagliato e aggiornato delle principali regole fiscali relative ai veicoli utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa e professionale, previste dall’art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Le norme in materia presentano limiti e condizioni specifiche, pertanto riteniamo utile riepilogare le regole fondamentali e proporre alcuni esempi pratici che possono aiutare nella valutazione di acquisti, leasing o noleggi.

  1. Categorie di veicoli interessati dalla normativa

Rientrano nella disciplina dell’art. 164 TUIR:

  • Autovetture e autocaravan
  • Motocicli e ciclomotori

Per altri mezzi, come autocarri, autobus, mezzi d’opera o veicoli destinati a trasporti specifici, non si applicano i limiti dell’art. 164, ma le regole generali del reddito d’impresa.

  1. Percentuali di deducibilità delle spese relative ai veicoli

La deducibilità delle spese (acquisto, leasing, carburante, manutenzione, assicurazione, ecc.) dipende dall’utilizzo del veicolo all’interno dell’attività:

  1. a) Veicoli utilizzati esclusivamente come strumentali all’attività

Deducibilità: 100%

Si tratta di mezzi senza i quali l’attività non può essere svolta (es. autovetture delle scuole guida, veicoli con allestimenti specifici indispensabili).

Non rientrano in questa categoria le normali auto aziendali utilizzate per visite ai clienti o spostamenti amministrativi.

  1. b) Veicoli adibiti ad uso pubblico

Deducibilità: 100%

È il caso, ad esempio, delle auto taxi o NCC, per le quali l’utilizzo pubblico è autorizzato formalmente dalla Pubblica Amministrazione.

  1. c) Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Deducibilità: 70%

Si tratta delle auto messe a disposizione anche per uso personale, purché utilizzate in tal modo per la maggior parte del periodo d’impresa.

  1. d) Veicoli aziendali a uso generale

Deducibilità: 20%

È la regola applicabile alla maggior parte delle autovetture aziendali.

  1. e) Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Deducibilità: 80%

In questo caso sono previsti limiti più favorevoli anche ai fini del costo fiscalmente riconosciuto.

  1. Limiti al costo fiscalmente riconosciuto

Per i veicoli a deducibilità parziale, l’acquisto o il leasing è deducibile solo entro determinati limiti:

  • Autovetture / Autocaravan: € 18.075,99
  • Motocicli: € 4.131,66
  • Ciclomotori: € 2.065,83

Per agenti e rappresentanti i limiti sono più elevati (ad esempio € 25.822,84 per le autovetture).

Questi limiti non impediscono l’acquisto di veicoli più costosi, ma la deducibilità fiscale viene calcolata solo sulla parte di costo entro il tetto previsto.

  1. Ammortamento: regole principali
  • Aliquota ordinaria per le autovetture: 25%
  • Nel primo anno, la quota di ammortamento deve essere ridotta alla metà.
  • La deducibilità va applicata sull’ammortamento calcolato e, successivamente, nella misura prevista (20%, 70%, 80%).
  • Per i veicoli strumentali esclusivi e quelli adibiti a uso pubblico non sono previsti limiti al costo fiscalmente riconosciuto.
  1. Carburante: regola della tracciabilità

Per poter dedurre il costo del carburante, è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili: carte di credito, debito, carte prepagate o sistemi equivalenti.

Restano valide le regole di inerenza e congruità della spesa.

  1. Leasing e noleggio

Gli stessi limiti di costo previsti per l’acquisto valgono anche per i contratti di leasing e noleggio.

I canoni sono deducibili solo nella misura proporzionale al rapporto tra costo massimo fiscalmente riconosciuto e costo effettivo del veicolo, e poi ulteriormente ridotti secondo le percentuali di deducibilità (20%, 70%, 80%).

È importante precisare che:

A livello fiscale non esiste una convenienza diversa tra acquisto, leasing o noleggio, se si confrontano contratti equivalenti e si applicano gli stessi limiti dell’art. 164 TUIR:

  • Gli stessi tetti al costo e le stesse percentuali (20%, 70%, 80%)
  • Si applicano sia all’acquisto sia al leasing sia al noleggio
  • La deduzione totale ottenibile è quindi sostanzialmente identica nel tempo.

La scelta deve essere fatta per motivi finanziari, di gestione o di servizi accessori, ma non per motivo fiscale.

  1. Spese di manutenzione e riparazione

Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili nel limite del 5% del valore complessivo dei beni ammortizzabili dell’impresa.

Per i veicoli a deducibilità parziale, il plafond deve essere calcolato tenendo conto del costo fiscalmente rilevante, già ridotto della percentuale di deduzione.

  1. Cessione del veicolo: plusvalenze e minusvalenze

In caso di cessione del veicolo:

  • la plusvalenza o minusvalenza non rileva per intero,
  • ma solo in proporzione al rapporto tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento complessivo del bene.

È quindi possibile che, a fronte di una plusvalenza contabile, quella imponibile sia molto più ridotta (o viceversa nel caso di minusvalenza).

  1. Detraibilità IVA

La detraibilità IVA sui veicoli segue regole proprie, distinte dalla deducibilità dei costi:

Veicolo / utilizzo

% IVA detraibile

Veicoli aziendali a uso generale

40%

Auto in uso promiscuo ai dipendenti

40%

Veicoli strumentali esclusivi

100%

Veicoli adibiti a uso pubblico (es. taxi, NCC)

100%

Agenti e rappresentanti

100% (solo se dimostrata l’inerenza esclusiva)

Carburante

stessa percentuale dell’auto

ESEMPI PRATICI

Esempio 1 – Autovettura aziendale ad uso generale

Costo: € 15.000

Deducibilità: 20%

Ammortamento annuo: 25%

  • Il costo rientra nel limite fiscale (€ 18.075,99)
  • Ammortamento annuo: € 15.000 × 25% = € 3.750
  • Quota deducibile: € 3.750 × 20% = € 750
  • Durata ammortamento: 4 anni
  • Deduzione totale massima ottenibile: € 750 × 4 = € 3.000

Esempio 2 – Autovettura aziendale con costo elevato

Costo: € 30.000

  • Rilevano solo € 18.075,99
  • Ammortamento fiscale: € 18.075,99 × 25% = € 4.518,99
  • Quota deducibile: € 4.518,99 × 20% = € 903,80
  • Deduzione totale massima: € 903,80 × 4 = € 3.615,20

(Il maggior costo sostenuto non è deducibile.)

Esempio 3 – Auto in uso promiscuo a un dipendente

Costo auto: € 20.000

Deducibilità: 70%

  • Limite fiscale: € 18.075,99
  • Ammortamento: € 18.075,99 × 25% = € 4.518,99
  • Deducibile: € 4.518,99 × 70% = € 3.163,29
  • Deduzione totale massima: € 3.163,29 × 4 = € 12.653,16

 

 

Esempio 4 – Agente di commercio

Costo auto: € 24.000

Limite fiscale agenti: € 25.822,84 → il costo rileva integralmente

Deducibilità: 80%

  • Ammortamento: € 24.000 × 25% = € 6.000
  • Quota deducibile: € 6.000 × 80% = € 4.800
  • Deduzione totale massima: € 4.800 × 4 = € 19.200

Conclusione

La normativa fiscale sui veicoli è complessa e richiede attenzione sia in fase di acquisto sia nella gestione delle spese successive. Una corretta pianificazione consente di evitare costi non deducibili e ottimizzare la fiscalità complessiva, fermo restando che la scelta tra acquisto, leasing e noleggio non comporta differenze fiscali, ma solo di carattere finanziario e gestionale.