Il Ddl di Bilancio permetterà di usufruire della misura senza dover attendere la riapertura dei termini
Rivalutazione quote e terreni a regime. Il Ddl di Bilancio modifica gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 e permetterà di usufruire della misura senza dover attendere la riapertura dei termini. La rivalutazione quote e terreni è stata introdotta per la prima volta con la legge di Bilancio 2002 e poi prorogata, senza soluzione di continuità di anno in anno, da ultimo con la legge 213/2023. Accedendo alla rivalutazione, è possibile di considerare ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze dell’articolo 67 del Tuir, il valore risultante da una perizia di stima redatta da un esperto e non, invece, il costo storico del bene. La rideterminazione consente di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di cessione; in questa ipotesi, infatti, salvo alcune eccezioni, occorre assoggettare a tassazione l’eventuale plusvalenza che ne deriva, determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo del bene. Sostituendo al costo del bene il valore che deriva dalla perizia, essendo questo più vicino se non coincidente con il corrispettivo di vendita, al momento della cessione emerge una plusvalenza più bassa se non pari a zero laddove il corrispettivo della cessione coincida con il valore rivalutato.
La norma contenuta nel Ddl di Bilancio ricalca quella prevista negli anni passati, con qualche novità. Al pari di prima, produce effetti ai fini della determinazione dei redditi diversi e, quindi, riguarda solo le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali. I beni che possono essere rivalutati continuano ad essere i terreni (sia agricoli, sia edificabili) e le partecipazioni, sia negoziate, sia non negoziate; i beni possono essere rivalutati se posseduti alla data del 1° gennaio dell’anno. Rispetto al passato, il Ddl di Bilancio esclude la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della cosiddetta «participation exemption» di cui all’articolo 68, comma 2-bis, del Tuir.
La rivalutazione richiede due adempimenti che devono essere eseguiti obbligatoriamente entro il 30 novembre di ciascun anno: il primo è la redazione della perizia di stima giurata da cui emerge il valore normale del bene. Come anticipato, la perizia deve essere redatta da un esperto: sono tali i soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili per quanto riguarda i terreni; sono competenti i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché gli iscritti nell’elenco dei revisori contabili per le partecipazioni.
La norma precisa che per i titoli, le quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione mentre per quelli negoziati non è necessaria una perizia ma occorre guardare la media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il secondo adempimento necessario è il versamento di una imposta sostitutiva del 16% da applicare al valore rivalutato. Il versamento può essere effettuato in una sola soluzione o in tre rate annuali di pari importo; resta fermo l’obbligo di maggiorare le rate successive alla prima degli interessi del 3% annuo.
Si ricorda, infine, che la messa a regime di questa misura è ricompresa tra gli obiettivi della riforma fiscale previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera h), n. 2), della legge 111/2023. Tuttavia, si segnala che la legge delega, al contrario di quanto recepito nel Ddl di Bilancio, prevedeva la possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.