Nella rottamazione quater, diversamente da ciò che accadeva nella precedente edizione della definizione agevolata, in caso di decadenza dal piano dei pagamenti è ancora possibile chiedere la dilazione del debito residuo, alle condizioni previste dalla normativa a regime. La disciplina della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ha introdotto la quarta edizione della rottamazione degli affidamenti all’agente della riscossione, con regole più convenienti rispetto a quelle delle edizioni precedenti. La sanatoria riguarda in particolare tutte le partite che sono state consegnate all’agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Uno dei vantaggi della nuova versione della definizione agevolata riguarda l’azzeramento della totalità degli interessi, e non solo degli interessi di mora, e dell’aggio di riscossione. Restano dovuti solo la sorte capitale, il costo di notifica della cartella e le eventuali spese per procedure esecutive. Per quanto riguarda la decadenza dalla sanatoria, è rimasta la regola secondo cui è sufficiente non pagare in tutto o in parte anche una sola delle rate del piano, fatto salvo il ritardo tollerato di 5 giorni, per perdere tutti benefici di legge. In tale eventualità, dunque, saranno ripristinati sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Nella rottamazione ter, la decadenza dalla definizione comportava inoltre il divieto di dilazionare il debito residuo. Questo divieto non è stato invece riproposto nell’attuazione versione della sanatoria. Ciò significa che laddove si dovesse incorrere nella caducazione della definizione si potrà comunque inoltrare una domanda di rateazione, nel rispetto dei criteri stabiliti in via ordinaria nell’articolo 19 del Dpr 602/1973. A tale riguardo, si ricorda che la disciplina a regime è stata modificata dall’articolo 15 bis del Dl 50/2022, con decorrenza dal 16 luglio 2022, con effetti in gran parte favorevoli per i debitori. In primo luogo, è stata elevata a 120.000 euro la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria del contribuente. Questo significa che, entro tale limite, il contribuente può scegliere la durata del piano di rientro, nel rispetto del tetto massimo di 72 rate mensili. È inoltre disposto che il debitore sia libero di modulare diversamente la rateazione con riferimento a ciascun carico a ruolo. Ciò comporta, tra l’altro, che si possono chiedere dilazioni distinte, ad esempio, per la cartella relativa alla multa stradale rispetto a quella riferita all’accertamento Irpef. Se si decade da una delle due, l’altra può proseguire normalmente. La decadenza inoltre si verifica con il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive. Se al momento di richiedere la rottamazione quater si hanno delle dilazioni in corso con l’agente della riscossione, si ricorda che una volta presentata la domanda le rate sono sospese fino al 31 luglio prossimo. La dilazione inoltre è revocata ope legis alla suddetta data. Ne consegue che il debitore non si considera inadempiente con riferimento ai precedenti piani di rateazione, pur avendo interrotto i pagamenti al momento della trasmissione della domanda di definizione agevolata. Pertanto, egli potrà, per l’appunto, proporre una nuova istanza di dilazione, in caso di decadenza dalla rottamazione, avente ad oggetto, tra l’altro, i medesimi carichi inclusi nel piano di rientro precedente. Si ricorda infine che, in caso di decadenza dagli ordinari piani di dilazione con l’agente della riscossione, le somme residue non possono in alcun caso essere nuovamente rateizzate.