Il regime fiscale degli OMAGGI

1 PREMESSA

La presente Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui red­diti ed ai fini IVA, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza

Infine, un apposito paragrafo è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher).

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi ai fini della deducibilità

Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi a partire dall’01/01/25 saranno deducibili (ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP) solo se sostenute con pagamenti tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

2 IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

La dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto sen­za la richie­sta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.

Sconti merce, premi e omaggi

Dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non sono assimilabili agli omaggi.

Gli sconti rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente attuato attraverso la cessione di un bene prodotto o commercializzato dall’im­pre­­sa venditrice.

I pre­mi e gli scon­­ti invece risultano sempre collegati ad un accordo contrattuale legato all’attività di acqui­sto da parte del cliente.

2.1 Soggetti esercenti attività di impresa

Omaggi a clienti

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rap­pre­­sentanza”. Si definiscono “di rappresentanza” le spese sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi; devono ritenersi rientranti tra le spese di rap­pre­sentanza an­che quelle sostenute per la distribuzione gratuita di gadget (es. calendari, agende, penne, ecc.).

Deducibilità dal reddito degli omaggi a scopi di rappresentanza

Gli omaggi sono deducibili:

  • interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
  • nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore uni­tario supera 50,00 euro.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare rife­rimento:

  • al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compon­gono;
  • al valore normale del bene.

N.B.: A seguito dell’allineamento a 50,00 euro della soglia per la de­­­trai­­bilità IVA delle spese di rappresentanza, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario (costo) pari a 49,00 euro potrà essere considerato integral­mente deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ove l’omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, tale spesa può essere dedotta interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:

  • all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, fino a 10 milioni di euro;
  • allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte com­presa tra 10 e 50 milioni di euro;
  • allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte ecce­dente 50 milioni di euro.

Inerenza

Le spese di rappresentanza, per essere de­ducibili dal reddito d’impresa, devono essere:

  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e
  • sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzial­mente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRES, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stan­­ziato a Conto economico.

Per le società di persone in regime naturale, invece, gli omaggi non sono com­presi tra i costi deducibili.

2.2 Esercenti arti e professioni

La cessione gratuita di beni non strumentali non costituisce reddito per il professionista.

Omaggi ai clienti del professionista

Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clien­tela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei com­pensi percepiti nel periodo d’imposta.

3 IVA

Le cessioni gratuite di beni seguono la disciplina generale che considera tali operazioni imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.

La sola eccezione alla regola generale di imponibilità degli omaggi considera fuori campo IVA le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a pre­scin­dere dal costo unitario degli stessi. Per tale tipologia di acquisti l’IVA a monte può essere detratta solo a condizione che il costo unitario dei beni non sia superiore a 50,00 euro.

Ai fini della detrazione dell’IVA, quindi, rileva, innanzi tutto, quella che viene definita “attività pro­pria dell’impresa”.

3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa

3.1.1 Prezzo di acquisto o di costo

La normativa iva assume come base imponibile delle operazioni gra­tuite, da determinare nel momento in cui si effettuano le operazioni in esame:

  • il prezzo di acquisto dei beni (o di beni simili);
  • ovvero, in mancanza, il prezzo di costo.

3.1.2 Documentazione per la cessione

L’art. 18 del DPR 633/72 dispone che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite.

In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:

  • emettendo un’autofattura (fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio) con l’indicazione del prezzo di acquisto, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”.
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi dei beni ceduti gratuita­men­te, riferiti alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

3.1.3 Indeducibilità dell’IVA non addebitata in rivalsa

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte dirette.

3.1.4 Campioni gratuiti

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di cam­pioni di mo­dico valore appositamente contrassegnati. Rimane comunque detraibile l’IVA relativa al loro acquisto.

3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa

Gli acquisti di beni destinati ad es­sere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria del­l’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.

La detraibilità dell’IVA relativa alle spese di rap­pre­sen­tanza è consentita se sostenuta per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro e la cessione gratuita di tali beni (non rientranti nell’attività propria dell’impresa) è sempre esclusa da IVA.

3.2.1 Confezioni di beni

Se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell’individuazione del regime IVA ap­pli­cabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei singoli beni.

Pertanto, qualora – ad esempio – l’omaggio consista in un cesto natalizio contenente sei diver­­­­si be­­­ni, ciascuno del costo unitario di 10,00 euro, lo stesso sarà considerato come un unico omaggio del valore di 60,00 euro (con conseguente indetraibilità dell’IVA afferente l’acquisto dei prodotti me­desimi, in quanto considerata spesa di rappresentanza).

Beni soggetti ad aliquote diverse

La C.M. 19/440105, al fine di evitare che il soggetto passivo riporti in fattura l’elenco ana­litico di tutti i prodotti inseriti nella confezione distribuita durante le festi­vità nata­li­zie o pasquali, consente di adottare una procedura semplificata, a condizione che venga depo­sitato, pres­so il compe­tente ufficio delle Entrate (compresa la comunicazione, per cono­scen­za, al Comando della Guar­­­­­­­­dia di Finanza), l’elenco aggiornato delle confezioni con la specifica­zio­ne delle aliquote applicabili ai sin­goli prodotti.

4 BUONI ACQUISTO (VOUCHER)

È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che con­­sentono l’acquisto di beni/servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto sul buono.

4.1 Trattamento ai fini IVA

I voucher sono strumenti che contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.

Buoni “monouso”

Un buono-corrispettivo si considera “monouso” se, fin dal momento della sua emissione, è nota la disciplina applicabile, ai fi­ni IVA, alla cessione di beni o alle prestazio­ni di servizi cui il buono-corrispettivo dà diritto. Vale a dire che, al momento del­l’emis­sione del buono-corrispettivo, sono già noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applica­bile all’operazione ad es­so sottesa (es. natu­ra, qua­lità, quantità dei beni o servizi for­niti).

In virtù di tali caratteristiche, la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo “monouso” dà diritto si considera effettua­ta all’atto dell’emissione del buono-corrispettivo e all’atto di cia­scun trasferimento del buono-corrispettivo antecedente il riscatto dello stesso.

Buoni “multiuso”

Un buono-corrispettivo si considera “multiuso, invece, se la di­­sciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-cor­rispettivo dà diritto non è nota al momento della sua emissione (ad esempio perché è possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse).

L’operazione si considera effettuata soltanto nel momento in cui il buono è riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi.

4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette

La deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di voucher che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.

Concessione a dipendenti

I buoni acquisto concessi ai dipendenti costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e i rela­tivi costi rientrerebbero quindi tra quelli deducibili per la società.

Rimanendo a disposizione per eventuali altri chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

Rovigo, 02 dicembre 2024 

Dr.ssa Berardi Danila Teresa 

Dr. Boreggio Matteo 

Dr. Caniato Michele 

Dr.ssa Doretti Carolina